I contributi e concorsi nelle spese a favore delle Amministrazioni del Fondo per il culto e del fondo di beneficenza e religione nella citta' di Roma di cui al capitolo 4493 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, gli assegni al personale ecclesiastico ex palatino, le spese concernenti l'inventario degli stati patrimoniali degli istituti ecclesiastici e il contributo per integrare i redditi dei Patrimoni riuniti ex economali destinati a sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso e a favorire scopi di culto, di beneficenza e di istruzione, iscritti, rispettivamente, ai capitoli n. 2001, n. 2031 e n. 2071 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1984, nonche' le spese di concorso dello Stato nella costruzione e ricostruzione di chiese di cui al capitolo n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1984, sono corrisposti, per gli anni finanziari 1985 e 1986, negli stessi importi risultanti dalle previsioni finali dei predetti capitoli per l'anno 1984, al netto di eventuali riassegnazioni per il pagamento di residui passivi perenti. Per gli anni 1985 e 1986 i suddetti contributi, concorsi, assegni e spese continuano ad essere corrisposti nella stessa misura di cui al comma precedente rispettivamente alle Amministrazioni del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e religione nella citta' di Roma e dei Patrimoni riuniti ex economali nonche' al Ministero dei lavori pubblici. Per gli anni 1987, 1988 e 1989 gli stessi contributi e concorsi, aumentati del cinque per cento, sono invece corrisposti alla Conferenza episcopale italiana ad eccezione della somma di lire 3.500 milioni annui che verra' corrisposta al Fondo edifici di culto di cui all'articolo 55 delle presenti norme a decorrere dall'anno 1987. Le modalita' di erogazione alla Conferenza episcopale italiana sono determinate con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici. Tali modalita' dovranno, comunque, consentire l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 51, quarto comma.
Testo vigente dal 27 maggio 1985
