Ratifica ed esecuzione della convenzione 1986 sul commercio del grano e della convenzione 1986 sull'aiuto alimentare, aperte alla firma a New York dal 1 maggio al 30 giugno 1986
Art. 1 (Approvazione)
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione 1986 sul commercio internazionale e la convenzione 1986 sull'aiuto alimentare, aperte alla firma a New York dal 1 maggio al 30 giugno 1986.
Testo vigente dal 3 giugno 1989
