Ratifica ed esecuzione della convenzione 1986 sul commercio del grano e della convenzione 1986 sull'aiuto alimentare, aperte alla firma a New York dal 1 maggio al 30 giugno 1986
Art. 2 (Approvazione)
Piena ed intera esecuzione e' data alle convenzioni di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, all'articolo 28 e all'articolo XXI delle convenzioni stesse.
Testo vigente dal 3 giugno 1989
