Ratifica ed esecuzione della convenzione 1986 sul commercio del grano e della convenzione 1986 sull'aiuto alimentare, aperte alla firma a New York dal 1 maggio al 30 giugno 1986
Art. 4 (Approvazione)
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 18 miliardi per ciascuno degli anni di durata della convenzione sull'aiuto alimentare, fa carico alle risorse sul bilancio dell'AIMA per l'aiuto pubblico ai Paesi in via di sviluppo.
Testo vigente dal 3 giugno 1989
