ARTICOLO VIII Disposizione speciale per i casi di fabbisogno critico Se, nel corso di un anno, la produzione di cereali alimentari risulta fortemente deficitaria in paesi in via di sviluppo a basso reddito di una o piu' regioni particolari, il presidente del Comitato, sulla base delle informazioni trasmessegli dal direttore esecutivo, puo' convocare una sessione del comitato per esaminare la gravita' del deficit. Il comitato puo' raccomandare che i membri pongano rimedio alla situazione aumentando il quantitativo di aiuto alimentare disponibile.
Testo vigente dal 3 giugno 1989
