[1]ARTICOLO VI. (Poteri e funzioni del Comitato).
[2]1. Il Comitato:
- a)riceve periodicamente dai singoli membri una relazione in merito all'importo, alla composizione, alle condizioni e alle modalita' di distribuzione dei contributi da essi forniti in virtu' della presente Convenzione;
- b)segue gli acquisti di cereali finanziati mediante contributi in danaro, tenendo particolarmente conto dell'obbligo di acquistare cereali nei paesi in via di sviluppo, formulato al paragrafo 8 dell'articolo III;
- c)verifica l'assolvimento degli obblighi assunti in virtu' della presente Convenzione;
- d)organizza uno scambio regolare d'informazioni circa l'applicazione delle norme relative all'aiuto alimentare adottate nell'ambito della presente Convenzione e - qualora siano disponibili i dati corrispondenti - circa l'incidenza della convenzione stessa sulla produzione alimentare nei paesi beneficiari. Il Comitato fara' rapporto secondo le necessita'. 2. Per l'applicazione dell'articolo IV e del paragrafo 1, lettere c) e d), del presente articolo, il Comitato puo' consultare i paesi beneficiari e ottenerne informazioni. 3. Il Comitato inserisce nel regolamento interno le disposizioni necessarie per l'applicazione delle norme della presente Convenzione. 4. Oltre ai poteri e alle funzioni indicati nel presente articolo, il Comitato possiede le altre competenze ed esercita le altre attribuzioni necessarie per l'applicazione delle norme della presente Convenzione.
Testo vigente dal 14 giugno 1982
