ARTICOLO XIII Ammissione di osservatori Se del caso, il comitato puo' invitare a partecipare alle sue sessioni, in qualita' di osservatori, i rappresentanti di altre organizzazioni internazionali di cui possono far parte esclusivamente i governi membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o delle sue agenzie specializzate.
Testo vigente dal 3 giugno 1989
