[1]Ammissione di osservatori

[2]1. Il Consiglio puo' invitare qualsiasi non membro che e' membro dell'organizzazione delle Nazioni Unite, delle sue istituzioni specializzate oppure della Agenzia internazionale per l'energia atomica, ad assistere ad una qualsiasi delle sue riunioni in qualita' di osservatore. 2. Il Consiglio puo' anche invitare una qualsiasi delle organizzazioni elencate all'articolo 13 ad assistere, in qualita' di osservatore ad una delle sue riunioni.

Testo vigente dal 16 gennaio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004~art14 · fonte su Normattiva