Ratifica ed esecuzione dell'accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Tunisia, firmato a Tunisi il 29 ottobre 1988
Art. 10 (Accordo)
produttore minoritario deve pagare il saldo della sua quota di partecipazione finanziaria al coproduttore di maggioranza entro i termini stabiliti nelle legislazioni di entrambe i Paesi.
Testo vigente dal 26 marzo 1994
