Ratifica ed esecuzione dell'accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Tunisia, firmato a Tunisi il 29 ottobre 1988
Art. 9 (Accordo)
dei Paesi firmatari puo' provvedere alla esportazione di films in coproduzione, con l'obbligo tuttavia, per il coproduttore minoritario, di ottenere l'accordo del coproduttore di maggioranza.
Testo vigente dal 26 marzo 1994
