Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali

Art. 1 — Termini relativi alla partecipazione di personale militare e civile a missioni internazionali

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E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, relativo alla partecipazione alla missione internazionale Enduring Freedom e alle missioni Active Endeavour e Resolute Behaviour a essa collegate. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di euro 41.529.254 per l'anno 2004. 1 E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione internazionale International Security Assistance Force-ISAF. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di euro 74.405.479 per l'anno 2004. 1 E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alle seguenti missioni internazionali:

  • a)Joint Forge in Bosnia e missione Over the Horizon Force ad essa collegata;
  • b)Multinational Specialized Unit (MSU) in Bosnia e in Kosovo;
  • c)Joint Guardian in Kosovo e Fyrom e NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom;
  • d)United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;
  • e)Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania. 1 Per le finalita' di cui al comma 3 e' autorizzata la spesa di euro 191.175.425 per l'anno 2004. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di euro 546.664 per l'anno 2004. 1 E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione internazionale Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2). Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di euro 581.439 per l'anno 2004. 1 E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione internazionale United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea (UNMEE). Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di euro 1.628.398 per l'anno 2004. 1 E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione ai processi di pace in corso per la Somalia ed il Sudan. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di euro 127.721 per l'anno 2004. 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 21 marzo 2005, n. 39

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La L. 21 marzo 2005, n. 39 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alla missione internazionale Enduring Freedom e alle missioni Active Endeavour e Resolute Behaviour a essa collegate. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 30.564.931". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alla missione internazionale International Security Assistance Force-ISAF. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 74.436.206". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 3) che "E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alle seguenti missioni internazionali: a) Over the Horizon Force in Bosnia; b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Kosovo; c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom e NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom; d) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo; e) Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 5) che "E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 604.901". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 6) che "E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alla missione internazionale Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2). Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 641.667". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 7) che "E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alla missione internazionale United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea (UNMEE). Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 2.117.625". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 8) che "E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 8, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione ai processi di pace in corso per il Sudan. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 85.238".

Testo in vigore dal 23 marzo 2005 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2004-07-30;208~art1 · fonte su Normattiva