Art. 12 — Copertura finanziaria
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All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 10, pari complessivamente ad euro 319.529.072 per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 12 agosto 2004 al 9 ottobre 2010
