Art. 2 — Termini relativi alla partecipazione di personale delle Forze di polizia a missioni internazionali
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E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, relativo alla partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione United Nations Mission in Kosovo (UNMIK). Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di euro 1.055.187 per l'anno 2004. 1 E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di euro 4.213.903 per l'anno 2004. 1 E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di euro 1.734.632 per l'anno 2004. 1 E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Macedonia, denominata EUPOL Proxima. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di euro 407.436 per l'anno 2004. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 21 marzo 2005, n. 39
1La L. 21 marzo 2005, n. 39 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione United Nations Mission in Kosovo (UNMIK). Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 1.054.277". Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 2) che "E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 4.211.384". Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 3) che "E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 1.739.398". Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 4) che "E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Macedonia, denominata EUPOL Proxima. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 405.722".
Testo in vigore dal 23 marzo 2005 al 9 ottobre 2010
