Art. 6 — Disposizioni in materia contabile
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 agosto 2004 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 12 della presente legge.
Testo in vigore dal 12 agosto 2004 al 9 ottobre 2010
