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Per quanto non diversamente previsto, alle missioni internazionali di cui alla presente legge si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 13, 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

Testo in vigore dal 12 agosto 2004 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2004-07-30;208~art9 · fonte su Normattiva