[1]informazioni
[2]1. Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, informazioni su transazioni, effettuate o pianificate, che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale. 2. In casi che potrebbero implicare un danno sostanziale all'economia, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica o a qualsiasi altro interesse vitale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente, qualora possibile, fornisce informazioni di propria iniziativa.
Testo vigente dal 13 dicembre 2010
