1. Le Amministrazioni doganali si comunicano reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, dati ed informazioni circa le transazioni, effettuate o progettate, che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale. 2. Nei casi che possano nuocere seriamente all'economia, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica o ad ogni altro interesse vitale di una Parte, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte, ove possibile, fornisce dati e informazioni di propria iniziativa.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;152~accordo-art6 · fonte su Normattiva