[1]e Protezione degli Investimenti

[2]1. Entrambe le Parti Contraenti incoraggeranno e creeranno condizioni favorevoli per i cittadini e le societa' dell'altra Parte Contraente per effettuare investimenti nel rispetto della normativa in materia di investimenti. 2. A tutti gli investimenti effettuati nel quadro del presente Accordo verra' garantito un trattamento giusto ed equo, nonche' la protezione ai sensi del presente Accordo. 3. Gli investitori di una Parte Contraente avranno un diritto di accesso al territorio dell'altra Parte Contraente e sara' loro consentito di soggiornare nel territorio con i loro familiari per un congruo periodo di tempo necessario per le attivita' di investimento. 4. Le societa' che sono di proprieta' o controllate da investitori dell'altra Parte Contraente saranno autorizzate ad assumere a loro scelta personale dirigenziale di alto livello, indipendentemente dalla nazionalita', conformemente alle Leggi in materia di Immigrazione in vigore ed ai regolamenti delle Parti Contraenti.

Testo vigente dal 13 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-11-19;209~accordo-art3 · fonte su Normattiva