[1]della Nazione piu' favorita

[2]Ai sensi degli articoli 5,7 e 8 del presente Accordo, le Parti Contraenti non offriranno nel proprio territorio agli investimenti effettuati nel quadro del presente Accordo o ai redditi ricavati dai cittadini e dalle societa' dell'altra Parte Contraente, un trattamento meno favorevole di quello concesso agli investimenti e ai redditi ricavati da cittadini e societa' di uno Stato terzo.

Testo vigente dal 13 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-11-19;209~accordo-art4 · fonte su Normattiva