[1]alla Clausola della Nazione piu' Favorita

[2]Le disposizioni del presente Accordo relative alla concessione di un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai cittadini ed alle societa' di uno Stato terzo non obbligano una Parte Contraente ad estendere ai cittadini ed alle societa' dell'altra Parte Contraente i benefici di qualsiasi trattamento, preferenza o privilegio derivante da:

  • a)qualsiasi intesa regionale in materia doganale, monetaria, tariffaria o commerciale (compresa una zona di libero scambio) o qualsiasi accordo destinato a dare luogo ad un'intesa di questo tipo in futuro; o
  • b)qualsiasi intesa con uno o piu' Stati terzi della stessa regione geografica destinata a promuovere la cooperazione regionale nei settori economico, sociale, del lavoro, industriale o monetario nell'ambito di progetti specifici; o
  • c)qualsiasi accordo o intesa fra le Parti Contraenti relativo in tutto o in parte all'imposizione, compresi gli accordi sulla doppia imposizione e la promozione del commercio transfrontaliero.

Testo vigente dal 13 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-11-19;209~accordo-art5 · fonte su Normattiva