[1]Collaborazione in ambito di formazione ed aggiornamento professionale
[2]Le autorita' competenti delle Parti cooperano in ambito di formazione ed aggiornamento professionale, in particolare:
- a)scambiandosi i piani di studio per la formazione e l'aggiornamento professionale e valutando la possibilita' di adottare reciprocamente contenuti didattici;
- b)organizzando eventi congiunti di formazione e aggiornamento professionale;
- c)permettendo a rappresentanti dell'altra Parte di partecipare a esercitazioni e a corsi di aggiornamento professionale.
Testo vigente dal 21 novembre 2016
