[1]Forme di cooperazione

[2]Le autorita' di cui all'articolo 1 del presente Accordo, al fine di dare attuazione all'articolo 4, collaborano in particolare secondo le seguenti modalita':

  • a)scambio delle informazioni su: i reati, i criminali, le organizzazioni criminali, il loro modus operandi, le loro strutture e i loro contatti; i tipi di stupefacenti, di sostanze psicotrope e i loro precursori e sostanze dopanti, i luoghi e i metodi di produzione, i canali e i mezzi utilizzati dai trafficanti, le tecniche di occultamento, nonche' i metodi di funzionamento dei controlli antidroga alle frontiere e l'impiego di nuovi mezzi tecnici, compresi i metodi di addestramento e di utilizzo di unita' cinofile antidroga; i reati di terrorismo, i terroristi, le organizzazioni terroristiche, il loro modus operandi, le loro strutture, reti e contatti; gli strumenti legislativi e scientifici al fine di combattere il crimine, comprese le informazioni sull'analisi della minaccia criminale e terroristica; i metodi impiegati per il contrasto alla migrazione illegale, al traffico e alla tratta di persone; i passaporti ed altri documenti di viaggio, visti, timbri di ingresso ed uscita, al fine di individuare documenti falsi; i reati economici, il riciclaggio e il reimpiego di denaro, l'individuazione, la localizzazione e il tracciamento dei patrimoni di provenienza illecita, nonche' le infiltrazioni criminali nelle societa' che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici; la formazione e l'aggiornamento professionale;
  • b)scambio di' esperienze relativo: all'applicazione delle rispettive disposizioni normative in materia di sequestro e confisca dei proventi illeciti; alle migliori prassi nel monitoraggio delle infiltrazioni criminali nelle societa' che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici;
  • c)definizione di misure congiunte di sorveglianza della frontiera comune;
  • d)adozione di misure, in conformita' con il rispettivo ordinamento interno, dirette al contrasto del traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e altre merci, comprese le consegne sorvegliate transfrontaliere e le operazioni sottocopertura;
  • e)cooperazione di Polizia in Centri comuni;
  • f)rafforzamento della comunicazione, previa valutazione e verifica degli aspetti tecnici, anche attraverso il possibile scambio di apparecchiature radio rice-trasmittenti.

Testo vigente dal 21 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;209~accordo-art5 · fonte su Normattiva