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A decorrere dal 1 gennaio 1994 si provvede, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, e tenendo conto degli indirizzi della Unione Europea, alla definizione ed alla attribuzione, nei limiti dei fondi disponibili, degli sgravi contributivi di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Testo in vigore dal 15 gennaio 1994 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1994-01-14;21~art2 · fonte su Normattiva