PROTOCOLLO DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE, CHE ISTITUISCE UN PARTENARIATO TRA LE COMUNITA' EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI MOLDAVIA, DALL'ALTRA. Il Regno del Belgio, Il Regno di Danimarca, La Repubblica federale di Germania, La Repubblica ellenica, Il Regno di Spagna, La Repubblica francese, L'Irlanda, La Repubblica italiana, Il Granducato di Lussemburgo, Il Regno dei Paesi Bassi, La Repubblica d'Austria, La Repubblica portoghese, La Repubblica di Finlandia, Il Regno di Svezia, Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea, del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, in appresso denominati "Stati membri", e La Comunita' europea, la Comunita' europea dell'energia atomica e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, in appresso denominate "la Comunita'", da una parte, e La Repubblica di Moldavia, dall'altra, Tenendo conto dell'adesione all'Unione europea, e quindi alla Comunita', della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, avvenuta il 1 gennaio 1995, Hanno convenuto quanto segue: Art. 1. La Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono considerati parti contraenti dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra, firmato a Bruxelles il 28 novembre 1994, in proseguo "l'accordo", e di conseguenza adottano e prendono atto, allo stesso modo degli altri Stati membri della Comunita', dei testi dell'accordo nonche' delle dichiarazioni comuni, delle dichiarazioni e degli scambi di lettere allegati all'atto finale firmato lo stesso giorno.

Testo vigente dal 10 febbraio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-01-26;21~protocollo-art1 · fonte su Normattiva