L'articolo 3 del protocollo sullo statuto della Banca 8 sostituito dal seguente: "Articolo 3 Conformemente all'articolo 198 D del presente trattato i membri della Banca sono: - il Regno del Belgio, - il Regno di Danimarca, - la Repubblica federale di Germania, - la Repubblica ellenica, - il Regno di Spagna, - la Repubblica francese, - l'Irlanda, - la Repubblica italiana, - il Granducato del Lussemburgo, - il Regno dei Paesi Bassi, - il Regno di Norvegia, - la Repubblica d'Austria, - la Repubblica portoghese, - la Repubblica di Finlandia, - il Regno di Svezia, - il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord."

Testo vigente dal 16 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;686~protocollo-n-1-art1 · fonte su Normattiva