[1]ARTICOLO XII Applicazione di altre disposizioni

[2]1 Se una questione e' regolamentata sia dal presente Accordo, sia da un altro accordo internazionale al quale entrambe le Parti Contraenti aderiscono, o da disposizioni del diritto internazionale generale le Parti Contraenti ed i loro investitori beneficiano dell'applicazione delle disposizioni piu' favorevoli, 2 Se il trattamento concesso da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente conformemente alle sue leggi regolamenti o altre disposizioni o secondo un contratto specifico o un'autorizzazione per l'investimento, o altri accordi, e' piu' favorevole di quello previsto dal presente Accordo sara' applicato il trattamento piu' favorevole, 3 Successivamente alla data in cui l'investimento e' stato effettuato, ogni modifica significativa della legislazione della Parte Contraente, che regolamenta l'investimento direttamente o indirettamente, non sara' applicata in modo retroattivo e gli investimenti effettuati nel quadro del presente Accordo saranno di conseguenza tutelati, 4 Le disposizioni del presente Accordo non limitano l'applicazione delle disposizioni nazionali volte a prevenire l'evasione fiscale e l'elusione, 5 Le autorita' competenti di ciascuna Parte Contraente s'impegnano a fornire, su richiesta dell'altra Parte Contraente, ogni informazione utile a tal fine.

Testo vigente dal 14 agosto 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-07-28;211~accordo-artxii · fonte su Normattiva