1. Qualora un'Amministrazione doganale lo richieda, l'altra Amministrazione doganale avvia indagini su operazioni che sono o sembrano essere contrarie alla legislazione doganale vigente sul territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente, provvedendo poi a trasmettere gli esiti di tali indagini a quest'ultima. 2. Queste indagini vengono condotte conformemente alla normativa in vigore sul territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita. Quest'ultima procede come se stesse agendo per proprio conto. 3. Se l'Amministrazione doganale adita non dispone dei documenti o delle informazioni richiesti, essa deve conformemente alle proprie disposizioni legislative ed amministrative nazionali:

  • a)avviare ricerche per procurarsi quei documenti o quelle informazioni, oppure
  • b)trasmettere rapidamente la richiesta all'Autorita' competente, oppure
  • c)indicare quali sono le Autorita' competenti in materia.

Testo vigente dal 22 novembre 2016

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-11-03;211~accordo-di-mutua-assistenza-amministrativa-art12 · fonte su Normattiva