1. Se un'Amministrazione doganale lo richiede, l'altra Amministrazione doganale avvia indagini su operazioni che sono, o sembrano essere, contrarie alla legislazione doganale in vigore nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente, provvedendo poi a trasmettere gli esiti di tali indagini all'Amministrazione doganale richiedente. 2. Queste indagini vengono condotte conformemente alla normativa in vigore nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita. Quest'ultima procede come se stesse agendo per conto proprio. 3. Nel caso in cui l'Amministrazione doganale adita non fosse idonea ad adempiere alla richiesta, essa provvede a trasmetterla tempestivamente all'Amministrazione competente chiedendone contemporaneamente la cooperazione.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2011-08-24;152~accordo-art12 · fonte su Normattiva