[1]Articolo V Pena di morte

[2]1. In nessun caso sara' irrogata o applicata la pena di morte alla persona estradata. 2. Quando i fatti per i quali e' stata chiesta l'estradizione sono punibili nell'ordinamento della parte richiedente con la pena di morte, questa in nessun caso sara' irrogata e si applichera' in sua vece una pena detentiva o restrittiva della liberta' personale prevista dallo stesso ordinamento. 3. Quando per i fatti peri quali e' stata chiesta l'estradizione e' stata inflitta la pena di morte, l'estradizione sara' concessa solo dopo che detta pena sara' stata sostituita da una pena detentiva nella misura massima prevista dall'ordinamento della parte richiedente.

Testo vigente dal 22 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;211~trattato-artv · fonte su Normattiva