[1]Articolo VII Principio di specialita'
[2]1. La persona estradata non puo' essere sottoposta a restrizioni o privazioni della liberta' personale in esecuzione di una pena, ne' ad altre misure restrittive o privative della liberta' personale per un fatto precedente alla sua consegna diverso da quello per il quale l'estradizione e' stata concessa, salvo che:
- a)La Parte richiesta vi consenta; o
- b)La persona estradata, avendone avuto la possibilita' non abbia lasciato il territorio della Parte alla quale e' stata consegnata, trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva scarcerazione ovvero dopo avere lasciato tale territorio, vi sia tornata volontariamente. 2. Per ottenere il consenso di cui al paragrafo 1) lettera a, la Parte alla quale la persona e' estradata deve presentare una domanda allegando la documentazione indicata nell'art. X. La domanda deve, inoltre, essere accompagnata dalle dichiarazioni rese dalla persona interessata davanti ad una autorita' giudiziaria della suddetta parte in ordine alla richiesta di estensione dell'estradizione. 3. Se la qualificazione giuridica del fatto per il quale l'estradizione e' stata concessa viene modificata nel corso del procedimento, la persona puo' essere sottoposta a restrizione o privazione della liberta' personale unicamente se per il fatto diversamente qualificato e' ammessa l'estradizione. 4. La persona consegnata non puo' essere riestradata ad un terzo Stato per un fatto precedente alla sua consegna, salvo che la Parte richiesta lo consenta o che ricorrano le circostanze previste dal paragrafo 1. Lettera b). 5. Per ottenere il consenso di cui al paragrafo 4, la Parte alla quale la persona ne' stata estradata deve presentare una richiesta allegando la domanda di estradizione dello Stato terzo ed i relativi documenti. La domanda, inoltre, deve essere accompagnata dalle dichiarazioni, concernenti la riestradizione allo Stato terzo, rese dalla persona estradata davanti ad una autorita' giudiziaria della suddetta Parte.
Testo vigente dal 22 novembre 2016
