ARTICOLO XIII Ciascuna delle Parti, nell'ambito delle rispettive legislazioni ed in conformita' ad ogni norma di legge vigente, concedera' agli investimenti dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini e agli investitori degli altri Paesi, qualunque sia il trattamento piu' favorevole applicato sulla base di accordi bilaterali. Le due Parti garantiranno il rimpatrio degli utili e la possibilita' di disinvestimento e concederanno in caso di espropriazione un immediato, giusto ed effettivo indennizzo. Le Parti negozieranno un accordo specifico per la promozione e la protezione degli investimenti, il quale, pur conservando autonoma efficacia giuridica, verra' considerato nelle relazioni tra le Parti documento integrante del presente Accordo Quadro. A partire dall'entrata in vigore di detto Accordo, le divergenze che sorgessero tra imprese, tra imprese e le rispettive Parti ovvero tra le Parti stesse saranno risolte in conformita' alle disposizioni del medesimo.

Testo vigente dal 1 giugno 1995

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-05-12;212~accordo-artxiii · fonte su Normattiva