[1]in materia di cittadinanza

[2]1 - I funzionari consolari dello Stato d'invio cooperano con le competenti autorita' dello Stato di residenza su richiesta di queste ultime, allo scopo di determinare la cittadinanza delle persone che non possiedono un passaporto od altro documento di riconoscimento e che le autorita' dello Stato di residenza presumono essere cittadini dello Stato d'invio. 2 - Qualora si accerti che le persone interessate possiedano la cittadinanza dello Stato d'invio, i funzionari consolari rilasciano, senza ritardo, un passaporto o documento di viaggio a queste persone.

Testo vigente dal 17 agosto 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-07-27;212~art40 · fonte su Normattiva