[1]relative alla cittadinanza e cooperazione con lo Stato di residenza

[2]1. Il funzionario consolare riceve domande e dichiarazioni e rilascia, consegna e riceve documenti relativi a questioni di cittadinanza dello Stato d'invio, in applicazione delle leggi e regolamenti dello Stato d'invio. 2. I funzionari consolari dello Stato d'invio cooperano con le competenti autorita' dello Stato di residenza, su richiesta di queste ultime, allo scopo di determinare la cittadinanza delle persone che non possiedono un passaporto o altro documento di riconoscimento e che le autorita' dello Stato di residenza presumono essere cittadini dello Stato d'invio. Qualora si accerti che le persone interessate posseggono la cittadinanza dello Stato d'invio, i funzionari consolari rilasciano, senza indugio, un passaporto o altro documento di viaggio a queste persone.

Testo vigente dal 10 agosto 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-07-19;201~art43 · fonte su Normattiva