[1]del funzionario consolare relativi alla nave ed all' equipaggio

[2]I funzionari consolari, nei riguardi di una nave dello Stato d'invio ed in conformita' della legislazione di quest'ultimo, hanno il diritto:

  • a)di prestare assistenza alla nave, e facilitarne l'accesso nel mare territoriale, nel porto o nelle acque interne dello Stato di residenza, nonche' la permanenza e la partenza;
  • b)di interrogare il comandante e qualsiasi membro dell'equipaggio della nave;
  • c)di esaminare e vidimare i documenti di bordo;
  • d)di ricevere dichiarazioni riguardanti il viaggio e la destinazione della nave;
  • e)di rilasciare, a nome dello Stato d'invio, tutti i documenti che consentano alla nave di proseguire il suo viaggio;
  • f)di rilasciare e rinnovare i documenti speciali riguardanti i marittimi, previsti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di invio;
  • g)di adottare tutte le misure necessarie per l'arruolamento e lo sbarco del comandante nonche' per l'assunzione e lo sbarco dei membri dell'equipaggio;
  • h)di ricevere, formare o sottoscrivere dichiarazioni e ogni altro documento previsto dalle leggi o regolamenti dello Stato di invio relativamente alla nazionalita', alla proprieta', alle garanzie reali, allo stato della nave ed alla sua gestione;
  • i)di adottare i provvedimenti necessari al mantenimento dell'ordine e della disciplina a bordo della nave;
  • j)di risolvere le controversie tra il comandate, gli ufficiali ed i membri dell'equipaggio, relative alle paghe e al contratto di ingaggio;
  • k)di adottare tutte le misure necessarie per assicurare l'assistenza medica, compresi il ricovero ospedaliero ed il rimpatrio del comandante, dei membri dell'equipaggio e dei passeggeri cittadini dello Stato d'invio;
  • l)di farsi consegnare gli atti di nascita o di morte formati dal comandante al bordo della nave nel corso del viaggio, nonche' i testamenti da lui formati o ricevuti;
  • m)di prestare aiuto ed assistenza al comandante o ai membri dell'equipaggio della nave nei loro rapporti con le Autorita' amministrative e giudiziarie dello Stato di residenza, ed a tale fine, se necessario, assicurare loro l'assistenza di un legale o di qualsiasi altra persona che agisca da interprete o da rappresentante legale di fronte alle Autorita' giudiziarie;
  • n)di adottare misure per assicurare l'applicazione sulle navi delle leggi e regolamenti vigenti nello Stato d'invio in materia marittima;
  • o)di compiere gli atti d'inventario e tutte le altre operazioni necessarie per la conservazione dei beni ed oggetti di qualsiasi natura lasciati da cittadini dello Stato d'invio, marittimi o passeggeri, deceduti a bordo di una nave dello Stato d'invio prima del suo arrivo nel porto;
  • p)di ricevere dichiarazioni e formare documenti prescritti dalle leggi e regolamenti dello Stato d'invio concernenti la cancellazione della registrazione di una nave dello Stato d'invio.

Testo vigente dal 17 agosto 2004

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2004-07-27;212~art53 · fonte su Normattiva