[1]generali sulle agevolazioni, privilegi e immunita'

[2]1 - Gli articoli 8, 13, 14, 15, 16, 17, 31, 37, 48, 49, 50, 51, 52, 53 e 58 della presente Convenzione si applicano all'Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario, inoltre le agevolazioni, i privilegi e le immunita' di tali Uffici consolari sono regolate dagli articoli, 64, 65, 66 e 67 della presente Convenzione. 2 - Gli articoli 20, 21, 22 comma 3, 23, 30 e 31 si applicano ai funzionari consolari onorari. Inoltre le agevolazioni, i privilegi e le immunita' di tali funzionari consolari vengono disciplinati dagli articoli, 68, 69, 70, 71 e 72. 3 - I privilegi e le immunita' previsti dalla presente Convenzione non sono concessi ai membri della famiglia di un funzionario consolare onorario o di un impiegato di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario. 4 - Le trasmissioni di valigie consolari tra due Uffici consolari situati in Stati diversi e diretti da funzionari consorati onorari e' ammesso soltanto con il consenso di questi due Stati.

Testo vigente dal 17 agosto 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-07-27;212~art63 · fonte su Normattiva