[1]relative agli aeromobili

[2]- Le disposizioni contenute negli articoli da 52 a 56 della presente Convenzione sono applicabili, per quanto rilevanti, agli aeromobili dello Stato d'invio, a condizione che esse non siano in contrasto con le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza o con altre Convenzioni vigenti tra le due Parti Contraenti.

Testo vigente dal 17 agosto 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-07-27;212~art58 · fonte su Normattiva