[1]Artisti e sportivi

[2]1. Nonostante le disposizioni degli Articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualita' di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualita' di musicista, nonche' di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato. 2. Nonostante le disposizioni degli Articoli 7, 14 e 15, quando il reddito derivante da prestazioni personali svolte da un artista di spettacolo o da uno sportivo, in tale qualita', e' attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito puo' essere tassato nello Stato contraente in cui le prestazioni dell'artista o dello sportivo sono svolte.

Testo vigente dal 23 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;212~convenzione-art17 · fonte su Normattiva