[1]Artisti e Sportivi

[2]1. Nonostante le disposizioni degli Articoli 14 e 15, i redditi che un residente di una Parte Contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altra Parte Contraente in qualita' di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, cinema, radio o televisione, o in qualita' di musicista, nonche' di sportivo, sono imponibili in detta altra Parte. 2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali svolte da un artista di spettacolo o da uno sportivo, in tale qualita', e' attribuito a una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito puo' essere tassato nella Parte Contraente in cui dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli Articoli 7, 14 e 15.

Testo vigente dal 7 luglio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;96~accordo-art17 · fonte su Normattiva