[1]Funzioni pubbliche
[2]1. a) I salari, gli stipendi e le altre remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.
- b)Tuttavia, tali salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi vengono resi in detto Stato e la persona fisica e' un residente di detto Stato che:
- i)ha la nazionalita' di detto Stato; o
- ii)non e' divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi. 2. Le disposizioni degli Articoli 15, 16 e 17 si applicano ai salari, agli stipendi ed altre remunerazioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attivita' industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
Testo vigente dal 23 novembre 2016
