[1]PUBBLICHE
[2]1. (a) I salari, gli stipendi e le altre analoghe remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in detto Stato. (b) Tuttavia, tali salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi vengono resi in detto Stato e la persona fisica e' un residente di detto Stato che: (i) ha la nazionalita' di detto Stato; o (ii) non e' divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi. 2. (a) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, qualunque pensione e le altre remunerazioni analoghe, pagate da, o mediante fondi creati da, uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica come corrispettivo di servizi resi a detto Stato o suddivisioni o autorita', sono imponibili soltanto in tale Stato, (b) Tuttavia, tali pensioni e altre retribuzioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se la persona fisica e' residente di, e ha la nazionalita' di, detto Stato. 3. Le disposizioni degli Articoli 16, 17,18 e 19 si applicano ai salari, agli stipendi, alle pensioni ed altre remunerazioni analoghe pagate in corrispettivo di servizi resi nell5ambito di un'attivita' industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
Testo vigente dal 5 agosto 2020
