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E' convertito in legge il decreto-legge 23 febbraio 1967, n. 31, recante modificazioni alla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966, con le seguenti modificazioni: All'articolo 1 sono aggiunti i seguenti commi: "Le imprese artigiane danneggiate ammesse ai benefici del presente decreto possono altresi' ottenere i finanziamenti previsti dal comma precedente per somme eccedenti i tre milioni e non superiori a otto alle stesse condizioni previste nel medesimo comma precedente, per la durata massima di cinque anni, purche' la relativa domanda sia presentata agli istituti di credito entro il 31 luglio 1967. Le provvidenze previste dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e seguenti, sono estese anche ai territori colpiti da movimenti franosi verificatisi in conseguenza delle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966".

Testo in vigore dal 24 aprile 1967 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1967-04-19;213~artunico · fonte del testo