[1]ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA IN MATERIA DI LOTTA ALLA CRIMINALITA'

[2]Il Governo del Regno hascemita di Giordania e il Governo della Repubblica italiana, chiamati in seguito «Parti contraenti»; Desiderosi di rafforzare e di estendere la cooperazione nelle materie rientranti nelle rispettive attribuzioni in materia di sicurezza; Convinti di contribuire in tal modo al consolidamento delle relazioni esistenti tra i due Paesi; Consapevoli che i fenomeni delittuosi connessi alla criminalita' costituiscono per entrambi i Paesi una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica, nonche' il benessere e l'integrita' fisica dei propri cittadini; Riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale nella lotta alla criminalita'; Richiamando la Risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea generale delle Nazioni unite, in data 14 dicembre 1990, in tema di cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine organizzato, nonche' la Convenzione unica sulle sostanze stupefacenti (New York, 30 marzo 1961) cosi' come emendata dal Protocollo aggiuntivo (Ginevra, 25 marzo 1972), la Convenzione contro il traffico illecito di sostanze psicotrope (Vienna, 21 febbraio 1971) e la Convenzione contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope (Vienna, 20 dicembre 1988) e del «Piano globale di azione» (New York, 23 febbraio 1990), redatte sotto l'egida dell'ONU e la Convenzione delle Nazioni unite contro il crimine transnazionale, firmata a Palermo il 12 dicembre 2000 dalla Repubblica italiana e a New York il 26 novembre 2002 dal Regno hascemita di Giordania; le rilevanti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite, in particolare la n. 1373 (New York, 28 settembre 2001) e convenzioni internazionali antiterrorismo; Hanno convenuto quanto segue:

[4]Le Parti contraenti, in conformita' con le rispettive legislazioni nazionali, si impegnano a stabilire una cooperazione nei settori che rientrano nelle rispettive attribuzioni in materia di sicurezza, con particolare riferimento alla lotta contro la criminalita' in tutte le sue varie manifestazioni.

Testo vigente dal 23 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;213~accordo-art1 · fonte su Normattiva