[1]ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA SULLA LOTTA AI REATI GRAVI, IN PARTICOLARE CONTRO IL TERRORISMO E LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

[2]PREAMBOLO

[3]Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Turchia, di seguito denominati le «Parti»; Desiderosi di migliorare la cooperazione bilaterale al fine di rafforzare e sviluppare rapporti amichevoli tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia, per promuovere il benessere e la stabilita' in un'atmosfera pacifica in entrambi gli Stati, nel contesto dei principi di rispetto reciproco per la sovranita', eguaglianza e interessi di entrambe le Parti; Preoccupati per la crescita degli atti di terrorismo internazionale e della criminalita' organizzata internazionale; Conformemente al principio della protezione efficace dei propri cittadini e delle altre persone nei propri Paesi da atti di terrorismo e da altri atti criminali; Nell'intento di accrescere la cooperazione in questo settore confermando il significato della cooperazione internazionale nella lotta al terrorismo e alla criminalita' organizzata; Considerando la legislazione nazionale e gli obblighi internazionali di entrambe le Parti; Richiamando la Risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990 in tema di Cooperazione Internazionale nella Lotta contro il Crimine Organizzato nonche' le Convenzioni sulle Sostanze Stupefacenti e Psicotrope adottate dalle Nazioni Unite, la Convenzione contro la Criminalita' Organizzata Transnazionale e i Protocolli Aggiuntivi contro il traffico di migranti per terra, mare o aria, la tratta di persone, in particolare donne e bambini, firmati rispettivamente a Palermo dalla Repubblica italiana il 12 dicembre 2000 e il 13 dicembre 2000 dal Governo della Repubblica di Turchia e contro l'illecita produzione e il traffico di armi e munizioni firmati rispettivamente il 14 novembre 2001 dalla Repubblica italiana e il 28 giugno 2002 dalla Repubblica di Turchia, nonche' le pertinenti Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e le Convenzioni contro il Terrorismo adottate sotto l'egida delle Nazioni Unite; Visto l'Accordo di cooperazione sulla lotta al terrorismo, alla criminalita' organizzata, al riciclaggio dei proventi illeciti, al traffico illegale di stupefacenti, sostanze psicotrope e di esseri umani firmato a Roma il 22 settembre 1998 e in vigore dal 9 febbraio 2001; Considerando i principi fondamentali del Diritto delle Nazioni, definiti nella Carta delle Nazioni Unite, nonche' la protezione dei diritti umani; Nel rispetto del principio di sovranita' e uguaglianza degli Stati e desiderosi di consolidare ulteriormente i rapporti di amicizia esistenti tra le due Parti; Hanno convenuto quanto segue:

[5]Obbligo di cooperazione

[6]1. Le Parti, in conformita' con le rispettive legislazioni nazionali e i trattati internazionali vigenti, collaborano nella lotta contro i reati gravi, in particolare contro i reati connessi al terrorismo, alla criminalita' organizzata, al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani, al traffico di sostanze stupefacenti, psicotrope e loro precursori. 2. Il presente Accordo non incide sulle vigenti procedure di assistenza giudiziaria internazionale.

Testo vigente dal 29 gennaio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-01-12;5~accordo-art1 · fonte su Normattiva