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[1]Gli orfani di guerra iscritti nell'elenco generale prescritto dalla legge 18 luglio 1917, n. 1143, possono essere adottati in eta' inferiore a diciotto anni col procedimento e con gli effetti stabiliti nel Codice civile, e nelle seguenti disposizioni, in quanto esse derogano a quelle del Codice.

[2]La facolta' di adottare gli orfani predetti e' consentita a chi abbia compiuto gli anni quaranta.

Testo in vigore dal 10 dicembre 1925 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1925-12-06;2137~art1 · fonte del testo