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[1]Per gli orfani minori di anni diciotto e privi di entrambi i genitori, il consenso e' prestato dal Comitato provinciale competente a norma dell'art. 9 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, su relazione del giudice delle tutele, il quale sentira' il parere della persona o dell'ente che esercita la tutela, e quello del consiglio di famiglia o di tutela nei casi dell'articolo 209 del Codice civile.

[2]Il giudice delle tutele compira' le indagini piu' accurate per accertarsi, che l'adozione sia per riuscire moralmente vantaggiosa all'orfano ed economicamente non pregiudizievole, dovendosi escludere l'adozione da parte di chi sia in condizione di trarre personale profitto dalla pensione spettante all'orfano o dal patrimonio che egli possieda.

[3]Il Comitato provinciale deleghera' il giudice delle tutele o altro dei propri membri a prestare il consenso per l'adozione avanti la Corte d'appello.

Testo in vigore dal 10 dicembre 1925 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1925-12-06;2137~art2 · fonte del testo