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Nei casi dei due articoli precedenti dovra' sempre essere sentito lo stesso minore quando abbia compiuto l'eta' di dieci anni.

Testo in vigore dal 10 dicembre 1925 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1925-12-06;2137~art4 · fonte del testo