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[1]Qualora l'adottante incorra nei casi in cui, a norma degli articoli 18 e 19 della predetta legge, si puo' far luogo a provvedimenti contro il genitore o il tutore, il Comitato provinciale, sentito il giudice delle tutele o su proposta del medesimo, puo' chiedere alla Corte di appello la revocazione, provvedendo per la tutela dell'orfano nei modi ordinari.

[2]La revoca non pregiudica i diritti agli alimenti e i diritti di successione ereditaria spettanti al figlio adottivo.

Testo in vigore dal 10 dicembre 1925 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1925-12-06;2137~art7 · fonte del testo