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[1]Le disposizioni degli articoli 1 e 5 sono estese ai fanciulli procreati fuori di matrimonio nel periodo della guerra e nati entro il 31 dicembre 1919, non contemplati nell'art. 3 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, dei quali la filiazione non sia stata legalmente riconosciuta o dichiarata.

[2]L'assenso per essi all'adozione, con le cautele stabilite nell'art. 2 e con l'osservanza dell'art. 205 del Codice civile, e' prestato dal tutore previa approvazione del Consiglio di tutela nei casi preveduti nell'art. 261 del detto Codice o dal tutore, previa approvazione della amministrazione dell'ospizio, nei casi preveduti nell'art. 262.

[3]Qualora si tratti di fanciulli non ammessi in un ospizio, o per i quali non sia stato costituito consiglio di tutela, l'assenso e' prestato dal giudice delle tutele del luogo dove risiede l'adottante, osservate sempre le cautele sopra indicate.

[4]Nei casi regolati nel presente articolo, quando contro l'adottante si verificano le ipotesi prevedute negli articoli 18 e 19 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, il giudice delle tutele puo' chiedere alla Corte di appello la revoca dell'adozione, la quale avra' effetto senza pregiudizio dei diritti agli alimenti e dei diritti di successione ereditaria spettanti al figlio adottivo.

Testo in vigore dal 10 dicembre 1925 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1925-12-06;2137~art8 · fonte del testo