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[1]Le disposizioni precedenti, in quanto derogano a quelle del Codice civile, non si applicano agli orfani di guerre, alle persone nate fuori di matrimonio durante la guerra, che abbiano compiuto l'eta' di anni diciotto.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserti nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 6 dicembre 1925.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Rocco.

[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 10 dicembre 1925 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1925-12-06;2137~art9 · fonte del testo