Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 aprile 1930 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 17 giugno 1929, n. 1254, che approva la proroga al 1° dicembre 1929 del «modus vivendi» di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di note che ha avuto luogo in Parigi il 31 maggio 1929.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserto, nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 20 gennaio 1930 - Anno VIII
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Grandi - Mosconi - Bottai.
[12]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
[13]---------------
[14]N. B. - Il testo dell'atto internazionale, oggetto della legge di cui sopra, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 1929, n. 173.
Testo in vigore dal 2 aprile 1930 al 9 maggio 2025
